13 Maggio 2007, 15:19

È da un po’ di tempo che alcuni interrogativi mi rimbalzano in testa.

  1. Se l’assunzione dei diritti e dei doveri reciproci connaturati indissolubilmente ed esclusivamente all’istituto del matrimonio è un fatto di libera scelta, perché da questa scelta sono esclusi i partner omosessuali?
  2. Se il matrimonio è strumento di realizzazione della propria personalità, perché ad alcune persone è negata la fruizione di tale strumento?
  3. Anche accettando l’(ormai traballante) posizione di primazia monopolistica dell’istituto del matrimonio, perché non trovano ristoro giuridico nell’ordinamento italiano altre formazioni sociali che non intendano confluire nel succitato istituto?
  4. Il ghost writer di Fabio Testi cosa avrà assunto durante la stesura del punto 2 del programma, rubricato "sicurezza : tolleranza zero"?

Ieri ho seguito cos’è successo a Roma. Qualcosa nel confronto tra le parti non funziona è evidente. Cosa manca? Tante cose. Buon senso, apertura al confronto, capacità di sintesi tra posizioni antipodiche.

Sul piano tecnico, che alla fine è quello che più interessa una volta scemati i sacri furori delle manifestazioni di piazza, ad una parte del confronto manca essenzialmente la cognizione di causa. Sì tra quelle fila non si conoscono i capisaldi della materia. O non si conoscono a sufficienza.

Veronablog utile

 

Ecco un comodo prontuario (senza alcuna pretesa di esclusività) di referenti normativi e non, atto a far sì che la discussione non tracimi nel sempre accogliente alveo del bar sport (magari gestito dalla parrochia). Da stampare e portare sempre con se, come un santino.

  • Art 2 Costituzione italiana: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale;
  • Art 3 Costituzione italiana: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali;
  • Sull’art 29 della Costituzione: Il favore nei confronti del matrimonio è evidente ma: L’art 29 non è una definizione, è una determinazione di limiti, Aldo Moro. Ancora. Con l’art 29 si è voluto circoscrivere i poteri del futuro legislatore in ordine alla regolamentazione della famiglia, Costantino Mortati. l’art. 29 andrebbe letto come se fosse scritto "la famiglia è una formazione sociale definita dal legislatore. I "diritti" della famiglia non preesisterebbero più alla legge, ma sarebbe la legge a crearli, Roberto Bin. (L’art. 29 nulla dice e nulla vieta riguardo alle unioni di fatto e alla possibilità di sviluppo giuridico-sociale di norme che conferiscono a tali unioni dignità giuridica, Nda);
  • Art 9 Carta dei diritti fondamentali di Nizza: Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia - Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio. (nessun riferimento al sesso, matrimonio e famiglia concepiti come diritti autonomi e distinti, apertura al riconoscimento di schemi alternativi al matrimonio fondati sull’unione di persone, anche dello stesso sesso, Nda);
  • L’omosessualità non è una scelta, nè tantomeno una malattia ma  "una variante del comportamento sessuale umano" - posizione ufficiale OMS.
  • Corte Costituzionale, sentenza n. 161 (1985) sia assicurato a ciascuno il diritto di realizzare, nella vita di relazione, la propria identità sessuale, da ritenere aspetto e fattore di svolgimento della personalità. Correlativamente gli altri membri della collettività sono tenuti a riconoscerlo, per dovere di solidarietà sociale.
  • Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza Goodwin vs Regno Unito: il solo criterio di validità del matrimonio è l’esistenza dell’intenzione di sposarsi: poiché la procreazione non è un fine essenziale del matrimonio, l’attitudine alla procreazione non può essere una qualità obbiettivamente essenziale né una causa di nullità di matrimonio
  • Art 7 della Costituzione italiana: Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

Come svilupparle? L’altra volta mi sono sbrodolato addosso 1290 battute, quando forse bastavano le ultime 4 righe.

Tutela dell’eguaglianza, garanzia del libero sviluppo della personalità e riconoscimento del carattere "sociale" di alcune formazioni che -a seguito di una dinamica interna alla società- hanno assunto proporzioni così significative da non poter essere trascurate, Rodotà

Invitiamo quindi i nostri interlocutori teodemteoconteoebasta a posare il crocifisso e a sostituire il daichecantemo con la Costituzione della Repubblica italiana. Il dibattito ne trarrà sicuro beneficio.

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4 commenti
  1. Questi non capiscono una cosa evidente come la luce del sole, si comportano diversamente da quanto professato dal Vangelo stesso e tu credi di poterli convincere con leggi e sentenze? Secondo me bisogna fare una cosa più terra terra, tipo che finché non rispondono giusto niente biscotto. :D

  2. Intanto a colpi di leggi e sentenze ho rotto vrblog per qualche ora tze.

    E comunque hai ragione e io sto invecchiando.

  3. Ok encomiabile.

    Tuttavia attaccare Fabio Testi è come sparare sulla croce bianca, dannazione! Anche perchè il suo non è ghostwriter, pare più un gobbo scritto da un ubriaco.

  4. Quante volte ho detto che la Chiesa non applica nemmeno una virgola di quanto scritto sul Vangelo?

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